Sia la giurisprudenza che la dottrina concordano che la discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) costituisce una distinzione che non può essere giustificata. Il Tribunale federale verifica la violazione di tale divieto applicando alcuni requisiti dell’art. 36 Cost. Esso ammette delle differenziazioni (o la loro mancanza) solo se esse sono conformi al principio della proporzionalità. Puntualmente richiama anche la condizione dell’esistenza di una base legale. Finora non è emersa, né nella giurisprudenza né in dottrina, una dogmatica uniforme. Questa dissertazione investiga sui requisiti che la Costituzione federale formula per la giustificazione di una distinzione nell’ambito di applicazione dell’art. 8 cpv. 2 Cost. e si domanda se l’applicazione dell’art. 36 Cost. possa costituire uno strumento atto a fornire una tale giustificazione.